Speciale bollo auto ecologiche

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Speciale bollo auto ecologiche
Speciale bollo auto ecologiche

Tasse automobilistiche, dal 2007 le tariffe sono proporzionali alla potenza (o più che proporzionali se si superano i 100kW) e inversamente proporzionali alle categorie Euro (un Euro 5 paga meno di un Euro 0).

Alcuni punti fermi a livello nazionale in tema di auto con propulsioni alternative. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Le Regioni godono poi di una certa autonomia in tema di bollo, quindi in diverse zone troviamo provvedimenti “personalizzati”. Eccoli, per regione.

Piemonte
I veicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) sin dall’origine godono dell’esenzione permanente (“a vita”).
I veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio (e quindi, in pratica, usciti dalla fabbrica con l’impianto già installato): a partire dal 1° aprile 2016 l’esenzione quinquennale sostituirà la vecchia esenzione permanente (“a vita”) e varrà per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per tali veicoli decorrerà l’obbligo di pagamento, ma la tassa, che dovrà essere comunque calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kilowatt indipendentemente dalla categoria euro e della potenza, sarà ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a GPL e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.
I veicoli elettrici o alimentati a gas metano o GPL “trasformati” continuano a godere dell’esenzione quinquennale già stabilita dalla previgente normativa, che resta tuttora valida e a partire dal sesto anno decorre l’obbligo di pagamento. Diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria” per questi veicoli si paga la tassa intera: rispetto al passato, però, la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. Questa ulteriore agevolazione, in vigore a partire dal 1° aprile 2016, è l’unica novità che riguarda questa categoria di veicoli. I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione.

Basilicata
Nella Regione Basilicata i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, inoltre, la Regione Basilicata riconosce un’esenzione di 5 anni per le autovetture immatricolate nuove dal 2015, con alimentazione ibrida benzina/elettrica, o gasolio/elettrica o benzina/idrogeno.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia e con alimentazione ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Provincia autonoma di Bolzano
Purtroppo è terminata con la fine del 2015 l’esenzione per le autovetture trasformate a gas, mentre rimane per i veicoli già dotati di impianto a gas all’origine. La Provincia Autonoma di Bolzano con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e successive modifiche ha stabilito l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l’alimentazione alternativa a GPL o a metano (sia alimentazione esclusiva, sia mista).
L’esenzione riguarda le prime tre annualità della tassa automobilistica e spetta a:
• veicoli immatricolati dal 6 agosto 2003 al 29 dicembre 2015, dotati dall’immatricolazione di impianto a G.P.L. o a metano. L’esenzione decorre dalla data di immatricolazione per i primi 36 mesi.
• veicoli adattati dal 6 agosto 2003 al 29 dicembre 2015. L’esenzione spetta per i tre periodi tributari annuali successivi alla data di installazione, fermo restando l’obbligatorietà del collaudo dell’impianto a G.P.L. o a metano.
I proprietari di veicoli con alimentazione ibrida elettrica e termica o ad idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per 36 mesi dall’immatricolazione.
La tassa automobilistica deve essere corrisposta per la prima volta dopo tre anni, secondo le regole d’individuazione delle scadenze previste per il pagamento della prima tassa automobilistica.
ATTENZIONE! La Provincia Autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 dicembre 2015 n.19 ha disposto che a decorrere dal 30 dicembre 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione i proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica.
Pertanto da tale data i veicoli che hanno diritto all’esenzione triennale devono obbligatoriamente essere immatricolati per la prima volta nella provincia autonoma di Bolzano da parte di soggetti ivi residenti ed essere dotati all’origine delle alimentazioni citate.

Campania
A decorrere dall’anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

Lazio
A decorrere dal 2014 Regione Lazio ha disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno.

Liguria
Esenzione per i veicoli alimentati a benzina e GPL e benzina e gas metano
Il provvedimento, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale numero 9 del 28 aprile 2008 (pubblicata sul Burl numero 4 del 29 aprile 2008), prevede l’esenzione dal pagamento del “primo bollo” e delle successive cinque annualità per i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, con almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, con almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 tonnellate), immatricolati per la prima volta dopo il 29 aprile 2008.
L’articolo 4 della lr n.43 del 24 dicembre 2008 chiarisce che sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche quelli omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato e collaudato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano precedentemente alla loro immatricolazione e che, sempre a decorrere dal 29 aprile 2008, possono beneficiare della medesima agevolazione.
Sempre a partire dal 29 aprile, è concessa un’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità, decorrenti dal periodo di imposta successivo a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a gpl o metano (collaudo comunque successivo al 29 aprile 2008), per i veicoli conformi alla direttiva 94/12/CE (Direttive Euro 2 e seguenti) e appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
L’esenzione per i veicoli nuovi a doppia alimentazione, risultando più favorevole, è da considerarsi sostitutiva a quella concessa per ecoincentivo (limitatamente alla tassa automobilistica) ai sensi del decreto legge numero 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge numero 31 del 28 febbraio 2008. I contribuenti non sono tenuti a fare alcuna segnalazione, in quanto i dati relativi alle installazioni e collaudi degli impianti vengono inviati e registrati nell’archivio tasse automobilistiche a cura del Dipartimento per i Trasporti terrestri.

Lombardia
Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli elettrici e i veicoli con alimentazione esclusiva a gas.

Puglia
Nella Regione Puglia i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.
Regione Puglia ha disposto l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive, anche per i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Toscana
Attualmente in Toscana non esiste un trattamento diverso rispetto a quanto previsto a livello nazionale.
Ricordiamo due provvedimenti già conclusi.
2009 – Dal 1° gennaio 2009 sono temporaneamente esentate dal bollo auto le seguenti categorie di veicoli:
a) i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 Kw a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (art.47 Codice della Strada), immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
L’esenzione è riconosciuta per il primo periodo di pagamento e per le cinque annualità successive.
b) i veicoli immatricolati prima dell’8 novembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 marzo 1994 (Euro 2 e superiori), appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1(art.47 Codice della Strada), su cui è stato installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.
L’esenzione è riconosciuta per cinque annualità decorrenti dal periodo seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’impianto a GPL o metano.
2015 – Con la Legge Finanziaria per il 2015 (L. R. 29/12/2014, n.86) la Regione Toscana ha introdotto un’esenzione triennaledal bollo auto per i veicoli sui quali nel corso del 2015 viene installato un impianto per l’alimentazione a GPL o metano.
Beneficiano dell’esenzione tutti i veicoli, indipendentemente dalla categoria EURO e dalla potenza, a condizione che l’installazione dell’impianto sia effettuata dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e che il collaudo dello stesso sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.

Provincia autonoma di Trento
Nella Provincia Autonoma di Trento i veicoli con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Tale agevolazione è riconosciuta anche alle tipologie di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, non ricomprese nell’esenzione statale prevista dall’art.20 del DPR 39/1953. Dal 2013 l’esenzione quinquennale è estesa anche ai veicoli alimentati a idrogeno.
Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.
Per i veicoli elettrici, alla fine del periodo di esenzione, si deve corrispondere la tassa pari ad un quarto per gli autoveicoli, mentre per i rimanenti veicoli elettrici (motocicli, ciclomotori, motocarri, ecc.) la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.
Con Legge Provinciale n.27 del 27 dicembre 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha disposto che i veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, nuovi immatricolati dal 29/12/2010 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il triennio 2011-2013.
L’agevolazione è riconosciuta ai veicoli dotati di doppia alimentazione fin dall’origine, con esclusione quindi delle installazioni successive all’immatricolazione di sistemi alternativi di alimentazione. Con Legge Provinciale n.18 del 27 dicembre 2011, la Provincia ha esteso l’esenzione in questione ad un quinquennio, inteso come 60 mesi solari a partire dal mese di immatricolazione. L’estensione opera, con effetto retroattivo, anche nei confronti dei veicoli nuovi immatricolati a decorrere dal 29/12/2010.

Umbria
Attualmente non sono previsti trattamenti diversi rispetto a quelli nazionali. Ricordiamo due provvedimenti già conclusi.
2013 – Nella Regione Umbria i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 non superiori a 85 KW con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Analoga esenzione è riconosciuta agli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta dall’11 aprile 2013 al 31 luglio 2013 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida/elettrica, ibrida gasolio/elettrica.
2014/2015 – Con Legge Regionale n.5 del 5/4/2014 anche ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dal 6 aprile 2014 al 31 dicembre 2015 con le seguenti alimentazioni (non rileva la potenza del veicolo): idrogeno, ibrida/elettrica, ibrida gasolio/elettrica, è riconosciuta l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le due annualità successive.
Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia o ibrida la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Veneto
Dall’anno d’imposta 2014 i proprietari di autoveicoli cosiddetti “IBRIDI” – Benzina Elettrici; diesel elettrici; termici elettrici – e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.
I veicoli immatricolati nel 2012 e 2013 usufruiranno dell’agevolazione rispettivamente per il solo 2014 e per il 2014 e 2015.
In tali casi l’esenzione sarà infatti applicata per le annualità a partire dal 2014
Per esempio : per un veicolo immatricolato nel luglio 2012 il proprietario sarà esentato per il solo periodo d’imposta da maggio 2014 ad aprile 2015 riprendendo ad assolvere la tassa nel maggio 2015.
Riferimenti normativi: – Art. 7 L.R. Regione Veneto 5 aprile 2013 n.3

 

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