Detassazione investimenti verdi PMI, c’è tempo solo fino al 30 settembre

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Detassazione investimenti Verdi PMI, c’è tempo solo fino al 30 settembre
Detassazione investimenti Verdi PMI, c’è tempo solo fino al 30 settembre

La Finanziaria 2001 – Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), detta “Tremonti Ambientale”, art. 6, commi da 13 a 19 – prevede la detassazione degli investimenti di natura ambientale ed energetica effettuati dalle PMI dal 1.1.2010 fino al 26.06.2012. I beneficiari devono però affrettarsi, in quanto la scadenza è ormai prossima: entro il 30 settembre l’iter burocratico deve essere concluso. Abbiamo chiesto maggiori dettagli all’Ing. Simone Castronovo, di EnergyINlink – www.energyinlink.it – gruppo di lavoro che espleta servizi in materie energetiche.

Chi può usufruire della legge?
I beneficiari sono solo e soltanto le PMI.

Quali sono gli investimenti ammissibili?
Tutti gli investimenti di natura ambientali, derivanti da costi di acquisto in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B II della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali, Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.

In linea di massima è ammissibile: ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; insonorizzazioni, vasche di contenimento; rimozione di strutture (es.: eternit); installazione di impianti e sistemi di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo.
Il riferimento è al costo di acquisto, sono quindi esclusi i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l’acquisto esempio locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc. Rilevano per l’utilizzatore anche gli investimenti in beni effettuati mediante contratto di leasing; In tal caso l’importo da prendere in considerazione è quello figurante sulle fatture di acquisto emesse dal fornitore nei confronti della società di leasing locataria per l’acquisto dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.

L'Ing. Simone Castronovo di Energylink.
L’Ing. Simone Castronovo di Energylink.
In cosa consiste l’agevolazione e che tipo di risparmio si può pensare di ottenere?
La quota di reddito destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. L’investimento ambientale viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o imposta sui redditi delle persone fisiche. Stante il riferimento alle sole imposte sui redditi la detassazione opera esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP.
Un esempio: su un Impianto Fotovoltaico il risparmio è del 15% circa. (dipende dall’esatto calcolo dei sovracosti). Quindi su un investimento di euro 500.000 l’agevolazione stimabile è di 75.000 euro.
L’importo di detassazione viene determinato con l’Approccio Incrementale , che in estrema sintesi separa la quota parte dell’investimento realizzato al fine di ottenere migliorie ambientali dalla restante parte dell’investimento stesso, realizzata allo scopo di migliorare la produttività.

E per gli interventi effettuati dopo il 26 giugno 2012?
Sono recuperabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 fino al 26 giugno 2012 in quanto a partire dal 27 giugno 2012 lo strumento è abrogato. Per gli investimenti sostenuti a cavallo della data di abrogazione è possibile detassare lo stato di avanzamento lavori precedenti la data di abrogazione.
Come fare per ottenere la detassazione?
Le caratteristiche tecniche dell’investimento, con riferimento da una parte alla capacità di ridurre l’impatto ambientale e dall’altra alla capacità di generare futuri risparmi di spesa, devono essere certificate da soggetti preposti a tale scopo, con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non si tratta di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
Sono previsti specifici adempimenti:
a) Bilancio: Le imprese sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. La dottrina ritiene opportuno l’iscrizione in un’apposita voce denominata “Immobilizzazioni tecniche ambientali” nell’ambito della voce “Immobilizzazioni materiali” e in Nota Integrativa l’indicazione separata delle spese ambientali sostenute e fornire informazioni accurate circa la nozione di “costo ambientale” adottata. Occorre distinguere tra investimenti 2011 e investimenti 2012:

Investimenti in bilancio 2010-2011: in questo caso le operazioni da fare, in ordine successivo, sono le seguenti:
1. riapprovazione del bilancio 2010-2011 modificandolo nella nota integrativa (con l’aggiunta del calcolo incrementale) ed alla voce immobilizzazioni materiali con l’evidenza dell’investimento ambientale (quest’ultima modifica va fatta soltanto se l’impianto è realmente acquistato dall’azienda e non se invece è finanziato con il leasing);
2. rideposito del bilancio;
3. invio della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della fruizione dell’agevolazione entro 30 gg dalla data di riapprovazione del bilancio;
4. presentazione dell’integrativa alla dichiarazione dei redditi (UNICO 2012) entro il 30/09/2013.
5. Dopo aver presentato l’integrativa si può procedere alla richiesta di rimborso per l’anno 2010 ed al recupero del credito che si è generato nel 2011 (a causa del pagamento di imposte non dovute) mediante compensazione in F24. Se il valore dell’investimento incrementale è maggiore dell’utile di esercizio del 2011, la perdita che si genera si riporta nei bilanci successivi seguendo le regole fiscali delle perdite. Quindi a partire dal bilancio del 2012 si sfrutterà in fase di chiusura dello stesso, e di pagamento delle imposte, l’abbattimento della base imponibile IRES in funzione della perdita che si è prodotta nel 2011. Secondo le nuove regole sulla gestione delle perdite (pubblicate nel 2011), la perdita che si è generata nel 2011 si potrà recuperare per intero negli esercizi successivi (2012, 2013, 2014 ecc….) senza limiti temporali fino ad esaurimento, nella misura massima dell’80% dell’imponibile di ciascun esercizio.

 

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